FAQ

Come si deve comportare chi usufruisce dell’esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M.:

  • personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
  • soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che:

  • caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

È obbligatoria l’E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD – RES – FSC)?
In base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010” – pag.6 – pag.15 – nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.

Sugli attestati rilasciati dai provider per l’assegnazione dei crediti formativi, deve essere riportata la frase indicata nel comma 2, art.15 della Legge finanziaria n°183 del 12.11.2011 che recita: “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”?
L’applicazione dell’art.15, comma 2, della Legge n° 183 del 12.11.2011 si riferisce alle certificazioni da produrre, a cura degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, e non alle attestazioni relative al rilascio dei crediti da parte del provider.
Il provider, in base all’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012 ed in base all’allegato 1 -Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome – deve fornire l’attestazione che l’utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM. Pertanto l’indicazione richiamata dalla Legge n.183 del 2011 non deve essere riportata.

Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2011-2013 dal professionista sanitario?
Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui – min. 25 max 75). E’ prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( 2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f..

  • Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

Cosa sono i crediti formativi ECM?
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)
Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina medica realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale)

A chi compete la certificazione dei crediti formativi erogati dal Provider?
La certificazione compete esclusivamente all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all’ente accreditante, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. (cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009)
Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale. Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo ai professionisti sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider. In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4)
Come deve comportarsi un discente nella compilazione della scheda di valutazione di fine evento se percepisce un possibile conflitto di interessi?
In merito alla “Scheda di valutazione di fine evento”, si rammenta che:

  • Nel documento “Linee Guida per i Manuali di accreditamento” si prevede che il Provider deve assicurare la presenza di una specifica scheda sulla qualità percepita in cui i discenti possano dichiarare anche la percezione di eventuali influenze dello Sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto. Il provider deve informare i discenti delle modalità di compilazione di tale scheda e delle modalità di comunicazione all’Age.na.s. nel caso in cui venga riscontrato un eventuale conflitto di interesse;
  • Il modello della scheda di valutazione è a disposizione del Provider e dei discenti nel sito http://ape.agenas.it (“Accreditamento Provider” > “Moduli e documenti” > “Esempi” > “Scheda di valutazione evento”);
  • La scheda, compilata da riconsegnare al provider, deve essere in forma anonima ;

In caso di percezione di un conflitto di interessi, rispondendo alla domanda della scheda, il discente deve inviare una comunicazione alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite e-mail all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it, indicando:

  • le proprie generalità;
  • le motivazioni del conflitto d’interessi rilevato;
  • facoltativamente in allegato copia della scheda di valutazione da lui compilata.

NB: I nominativi dei discenti che effettueranno le segnalazioni non saranno comunicati ai provider.

Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.
(cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 1 febbraio 2011)

In un corso FAD è ammesso il reclutamento dei partecipanti?
Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi (Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.15- p.to 3.2)
Come deve comportarsi un provider al momento della ricezione della scheda di valutazione di fine evento compilata dai discenti?
Il Provider deve assicurare la presenza di una specifica scheda sulla qualità percepita in cui i discenti possano dichiarare anche la percezione di eventuali influenze dello Sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto (a prescindere dal fatto che l’evento sia sponsorizzato o che non lo sia). Inoltre il provider deve informare i discenti delle modalità di compilazione di tale scheda e delle modalità di comunicazione alla Commissione nazionale per la formazione continua nel caso in cui venga riscontrato un eventuale conflitto di interessi. Il Provider non deve inviare le schede compilate dai discenti alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite e-mail all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it, ma deve mantenerle agli atti e, in base alle stesse, compilare i relativi dati statistici richiesti nella Relazione dell’attività annuale formativa.